COMUNICATO N. 47/L – 13 AGOSTO 2026
47/107
REGOLAMENTO PER IL RECUPERO GARE NON INIZIATE O ANNULLATE E PER
LA PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE – STAGIONE SPORTIVA 2026-
2027
Di seguito si riportano le disposizioni relative ai recuperi e alla prosecuzione delle gare non
iniziate o interrotte delle competizioni organizzate dalla Lega Pro nella stagione sportiva 2026-
2027:
1.1. Le gare che non possono avere inizio per accertata impraticabilità del campo conseguente
a nebbia, pioggia o vento, dovranno essere recuperate il giorno successivo a quello
programmato, salvo che:

  • il campo di gioco sia indisponibile per la disputa di un’altra gara ufficiale;
  • una o entrambe le Società debbano disputare nella stessa settimana un’altra gara ufficiale.
    1.2. Nel caso in cui l’impraticabilità del campo di gioco sia dovuta a neve, il recupero potrà
    avvenire il giorno successivo, sempre che non sussista una delle cause ostative di cui al
    paragrafo 1.1, e solo previo accordo delle Società interessate.
    Il predetto accordo dovrà essere notificato, a cura delle Società in gara, al Direttore di gara, il
    quale dovrà provvedere alla certificazione dello stesso contestualmente alla declaratoria
    dell’impraticabilità del campo; la Società ospitante dovrà dare immediata comunicazione
    alla Lega Pro dell’intervenuto accordo.
    Ferme restando le precedenti ipotesi, le gare comunque non iniziate saranno recuperate, salvo
    diverse esigenze di carattere sportivo valutate dal Presidente della Lega Pro e non sindacabili,
    nei 15 giorni successivi nella data da quest’ultimo individuata.
  1. Per le gare interrotte in conseguenza di fattispecie che non comportano l’irrogazione delle
    sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, deve essere disposta la
    prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non
    giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal Direttore di gara.
  2. Per le gare interrotte, le due Società hanno facoltà di accordarsi per disputare la
    prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell’accordo da parte della Lega
    Pro. In caso di mancato accordo fra le due Società, o di mancata ratifica da parte della Lega
    Pro, il Presidente della Lega Pro provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da
    effettuarsi, salvo diverse esigenze di carattere sportivo, entro 15 giorni dal provvediment
  1. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
    4.1. La gara riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento
    dell’interruzione, come da referto del Direttore di gara.
    4.2. Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già
    tesserati per le due Società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che
    fossero o meno sulla distinta di gara il giorno dell’interruzione, con le seguenti precisazioni:
    a) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della gara interrotta non possono essere
    schierati nuovamente;
    b) i calciatori espulsi nel corso della gara interrotta non possono essere schierati nuovamente
    né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione della stessa;
    c) i calciatori che risultavano in squalifica al momento della gara interrotta non possono essere
    schierati nella prosecuzione della stessa;
    d) possono essere schierati nella prosecuzione della gara interrotta i calciatori squalificati con
    provvedimento adottato a seguito di una gara disputata successivamente alla gara interrotta;
    e) i tecnici (ex art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico) e/o dirigenti espulsi nel corso della
    gara interrotta non possono prendere parte alla prosecuzione della stessa; nell’ipotesi in cui,
    nel corso della gara interrotta, venga espulso il medico sociale, nella prosecuzione della gara
    la Società dovrà garantire la presenza di un medico autorizzato inserendolo in distinta;
    f) i tecnici e/o dirigenti che risultavano in squalifica al momento della gara
    interrotta non possono essere inseriti in distinta nella prosecuzione della stessa;
    g) possono essere inseriti in distinta nella prosecuzione della gara interrotta i tecnici e/o
    dirigenti squalificati con provvedimento adottato a seguito di una gara disputata
    successivamente alla gara interrotta;
    h) le ammonizioni singole inflitte dal Direttore di gara nel corso della gara interrotta non
    vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la
    prosecuzione;
    i) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non
    ancora effettuate nella gara interrotta, nel rispetto del numero delle opportunità di sostituzione
    e del numero di “interruzioni” ancora a disposizione, previste dal regolamento della
    competizione.
  2. Per le gare annullate, il Presidente della Lega Pro provvede a fissare la data di ripetizione
    della gara, da effettuarsi entro 15 giorni, salvo diverse esigenze di carattere sportivo
  1. Esecuzione sanzioni.
    Per quanto concerne l’esecuzione delle sanzioni si applicano le norme contenute nel Codice
    di Giustizia Sportiva. In particolare, si applica integralmente l’art. 21, comma 4:
    “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano
    scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o
    della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3‐0 o 6‐0 ai sensi
    dell’art.10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi
    di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la
    squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento
    definitivo.
    Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il
    calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di
    scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara.”
  2. Il presente Regolamento è valido per la Stagione Sportiva 2026-2027.
    Pubblicato in Firenze il 13 agosto 2026
    IL PRESIDENTE
    (Matteo Marani)


Sergio Batildi

“Immagine realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale a esclusivo scopo illustrativo. Non rappresenta necessariamente persone, luoghi o fatti reali.”

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