Dal 3 agosto le nuove disposizioni interessano alcune ristrutturazioni e gli interventi più rilevanti sugli impianti termici. Restano agevolati pompe di calore, sistemi ibridi e solare termico, mentre pellet e legna possono ottenere incentivi soltanto in casi circoscritti.
Il sistema degli incentivi per il riscaldamento domestico entra in una fase più selettiva. Le nuove regole favoriscono le tecnologie con minori emissioni e rafforzano l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili, limitando invece il sostegno pubblico agli impianti a combustione. Non si tratta, tuttavia, di un divieto generalizzato per stufe a pellet, caldaie a legna e caminetti, ma di una forte restrizione delle condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni.
Pier Carlo Lava
Che cosa cambia realmente dal 3 agosto
Il riferimento normativo è il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, con il quale l’Italia ha recepito la direttiva europea RED III. Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma alcune disposizioni riguardanti gli edifici si applicano alle richieste di titolo edilizio presentate dopo il periodo transitorio di 180 giorni, quindi dal 3 agosto 2026.
La data non determina la cancellazione indiscriminata di tutti i bonus per il riscaldamento. La novità principale riguarda l’estensione degli obblighi di integrazione delle energie rinnovabili alle ristrutturazioni importanti di secondo livello e agli interventi qualificabili come ristrutturazione dell’impianto termico. Parallelamente, diventano più severi i requisiti richiesti agli impianti a biomassa che intendono beneficiare di incentivi pubblici.
Le tecnologie che continuano a essere agevolate
Le soluzioni maggiormente favorite restano le pompe di calore elettriche ad alta efficienza, gli scaldacqua a pompa di calore, i pannelli solari termici e i sistemi ibridi. Per le spese sostenute nel 2026, l’Ecobonus e il Bonus Casa prevedono, in presenza di tutte le condizioni richieste, una detrazione del 50% per l’abitazione principale e del 36% per gli altri immobili.
Il sistema ibrido deve integrare una pompa di calore e una caldaia a condensazione attraverso un controllo coordinato. Nel caso dei sistemi definiti “factory made”, i componenti sono progettati e certificati dal produttore per funzionare come un unico impianto, dando priorità alla pompa di calore e utilizzando il generatore a gas soltanto quando necessario.
Rimane disponibile anche il Conto Termico 3.0, gestito dal GSE, che non consiste in una detrazione dalle imposte, ma in un contributo economico erogato direttamente al beneficiario. In base alla tipologia dell’intervento, il sostegno può arrivare fino al 65% delle spese ammissibili, entro i massimali e nel rispetto delle regole previste.
Caldaie a gas, nessun divieto ma niente bonus per i modelli autonomi
Le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili erano già state escluse, dal 2025, dai principali incentivi fiscali. Una semplice caldaia a condensazione a gas installata come generatore autonomo non beneficia quindi dell’Ecobonus o del Bonus Casa, mentre può essere ammessa la componente a gas inserita in un sistema ibrido conforme ai requisiti tecnici.
Questo non significa che le caldaie a gas esistenti debbano essere eliminate o che sia vietato sostituirle a proprie spese. La scelta rimane possibile quando rispetta le normative edilizie, energetiche e ambientali, ma l’orientamento degli incentivi pubblici è ormai chiaramente diretto verso pompe di calore, solare termico e impianti integrati.
Biomassa, gli incentivi non scompaiono completamente
Per gli impianti alimentati a pellet, legna, cippato e altre biomasse, la disciplina diventa molto più rigorosa. Sono normalmente ammessi agli incentivi i generatori installati in sostituzione di vecchi impianti a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio, purché il nuovo apparecchio soddisfi tutti i requisiti ambientali e prestazionali.
Il passaggio da una caldaia a gas naturale o GPL a un generatore a biomassa può essere incentivato soltanto quando il nuovo impianto garantisce emissioni di particolato primario non superiori a 1 milligrammo per metro cubo normale. Si tratta di una soglia estremamente severa, che restringe considerevolmente il numero degli apparecchi utilizzabili.
Una specifica deroga riguarda alcune aziende agricole e imprese forestali operanti nelle aree non metanizzate. Anche in questi casi devono però essere rispettati precisi livelli di riduzione delle emissioni. Le Regioni possono inoltre stabilire limiti ancora più restrittivi, circostanza particolarmente rilevante in Piemonte e nelle altre zone del bacino Padano interessate dai problemi di qualità dell’aria.
I requisiti richiesti alle caldaie a biomassa
Per accedere agli incentivi, i nuovi generatori devono possedere la certificazione ambientale a cinque stelle, quando applicabile. Per le caldaie a biomassa con potenza non superiore a 500 kW sono inoltre richiesti la conformità alla classe 5 della norma UNI EN 303-5, un determinato rendimento termico e un sistema di accumulo dimensionato in rapporto alla potenza installata.
Anche il combustibile utilizzato deve essere certificato secondo le norme tecniche previste. La documentazione fiscale relativa al pellet deve riportare la classe di qualità e il codice identificativo del produttore o del distributore certificato. Per conservare l’incentivo è inoltre obbligatoria la manutenzione periodica del generatore e della canna fumaria, con conservazione dei relativi certificati.
Le stufe e i termocamini a pellet o a legna non vengono quindi messi fuori legge, ma l’accesso agli incentivi dipende dal tipo di impianto sostituito, dalla certificazione del nuovo apparecchio, dalla qualità del combustibile e dalle eventuali disposizioni regionali. Non è pertanto corretto sostenere che dal 3 agosto tutte le stufe a biomassa perdano automaticamente qualsiasi agevolazione.
Le quote di energia rinnovabile nelle ristrutturazioni
Per le pratiche edilizie interessate dalle nuove disposizioni, gli edifici di nuova costruzione devono assicurare con fonti rinnovabili la copertura del 60% dei consumi energetici previsti. Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello la quota scende al 40%, mentre per quelle di secondo livello e per la ristrutturazione dell’impianto termico è fissata al 15% dei consumi destinati alla climatizzazione invernale ed estiva.
Per gli edifici pubblici, le percentuali vengono aumentate di ulteriori cinque punti. Il rispetto degli obblighi deve essere dimostrato dal progettista attraverso la relazione tecnica prevista dalla normativa e verificato dal Comune nell’ambito del procedimento edilizio.
La semplice sostituzione di un generatore non coincide però automaticamente con una ristrutturazione dell’impianto termico. Quest’ultima presuppone generalmente una modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia di quelli di distribuzione o emissione del calore. La qualificazione dell’intervento deve quindi essere valutata caso per caso da un tecnico abilitato, anche in relazione alle disposizioni regionali.
Quando è possibile ottenere una deroga
Se l’integrazione delle fonti rinnovabili risulta tecnicamente impossibile o economicamente non conveniente, il progettista deve esaminare le differenti soluzioni disponibili e motivare dettagliatamente la deroga nella relazione tecnica. Non è sufficiente una dichiarazione generica: la non fattibilità deve essere documentata e può essere sottoposta ai controlli del Comune.
Prima di ordinare una nuova caldaia, una pompa di calore o una stufa a pellet diventa quindi indispensabile verificare la data della pratica edilizia, la natura dell’intervento, le caratteristiche dell’impianto esistente e l’incentivo che si intende utilizzare. Un preventivo firmato o un apparecchio già acquistato non garantiscono da soli il diritto all’agevolazione.
Una transizione che richiede scelte più consapevoli
Il nuovo quadro normativo sposta progressivamente le risorse pubbliche verso sistemi capaci di ridurre consumi ed emissioni. Le pompe di calore e gli impianti integrati con energie rinnovabili assumono un ruolo centrale, mentre le tecnologie a combustione possono essere incentivate soltanto quando garantiscono prestazioni ambientali molto elevate.
Per le famiglie la scelta non può dipendere esclusivamente dalla percentuale del bonus. Occorre valutare isolamento dell’edificio, clima della zona, caratteristiche dei radiatori, disponibilità di energia elettrica, costi di esercizio e manutenzione. Il vero obiettivo non è soltanto ottenere una detrazione, ma realizzare un impianto efficiente, sostenibile e adatto all’abitazione.
Testo verificato sulla Gazzetta Ufficiale – obblighi sulle rinnovabili, sui requisiti degli impianti incentivati, e sulle indicazioni di ENEA, Agenzia delle Entrate e GSE.
GEO: Il bonus riscaldamento 2026 favorisce pompe di calore, sistemi ibridi e solare termico, mentre limita gli incentivi per caldaie e stufe a biomassa. Dal 3 agosto, per alcune ristrutturazioni e per gli interventi più rilevanti sugli impianti termici, devono essere rispettate nuove quote minime di energia da fonti rinnovabili.
Fonti consultate: Sky TG24; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5; Agenzia delle Entrate; ENEA – Efficienza energetica; Gestore dei Servizi Energetici – GSE.
Per altri approfondimenti su economia, ambiente, energia e agevolazioni fiscali visita Italian News Post.
Immagine creata con l’intelligenza artificiale.






Cosa ne pensi? Condividi il tuo punto di vista.