Il paradosso di Grinzane Cavour: quando la legge “difendersi è sempre legittimo” si scontra con lo Stato di diritto

La giustizia ha fatto il suo corso, e lo ha fatto applicando le regole scritte, non la retorica dei manifesti elettorali. Con la recente conferma in Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il gioielliere piemontese Mario Roggero, accusato di duplice omicidio volontario e tentato omicidio, cala il sipario giudiziario su una delle vicende più strumentalizzate degli ultimi anni in tema di legittima difesa.

I fatti del 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) sono ormai cristallizzati nei tre gradi di giudizio. Tre rapinatori italiani – Giuseppe Mazzarino, Andrea Spinelli e Alessandro Modica – fanno irruzione nella gioielleria di Roggero. Minacciano con un coltello e una pistola giocattolo (priva del tappo rosso) il commerciante e la sua famiglia, arraffano il bottino e scappano fuori. È a questo punto che la rapina si trasforma in esecuzione: Roggero, privo di porto d’armi valido a causa di un precedente per minacce risalente al 2005, insegue i tre nel parcheggio esterno e spara ripetutamente contro l’auto in fuga. Due dei rapinatori muoiono sul colpo; il terzo rimane ferito.

Il cortocircuito politico che ne consegue è emblematico. La difesa di Roggero è stata a lungo brandita come simbolo della “riforma della legittima difesa” del 2019, fortemente voluta dalla Lega di Matteo Salvini sotto lo slogan “la difesa è sempre legittima”. Eppure, proprio quella legge ha ribadito un confine che Roggero ha tragicamente valicato: la distinzione tra la reazione a un pericolo immediato e l’inseguimento armato a scopo punitivo. Oggi, di fronte all’ingresso in carcere del gioielliere, gli stessi promotori di quella riforma gridano alla “sentenza ingiusta” e invocano la grazia presidenziale. È il paradosso finale di chi ha scritto il copione e ora rifiuta il finale.

Analisi politica e giuridica del caso Roggero

Il caso di Grinzane Cavour offre tre chiavi di lettura fondamentali per comprendere lo scarto tra la propaganda politica e la fredda applicazione della dottrina giuridica.

1. Il divario tra propaganda e codice penale

La riforma della legittima difesa del 2019 (Legge n. 36/2019) è stata venduta all’opinione pubblica come una licenza di autotutela assoluta all’interno delle mura private o commerciali. Nella realtà dei tribunali, tuttavia, nessuna legge ordinaria può cancellare i principi costituzionali di proporzionalità e di attualità del pericolo.

  • Il pericolo attuale: La legittima difesa esige che l’offesa sia in corso o imminente. Nel momento in cui i rapinatori sono usciti dal negozio, hanno guadagnato la via di fuga e sono saliti in macchina, il pericolo per l’incolumità fisica di Roggero e della sua famiglia era cessato.
  • La vendetta non è difesa: Sparare alle spalle di chi scappa non è difesa, ma punizione privata. I giudici non hanno applicato una norma “ostile”, ma i cardini dello Stato di diritto che la stessa legge del 2019 non poteva (e non voleva, sul piano tecnico) smantellare.

2. Il mito della “vittima impreparata” e il fattore armi

La narrazione mediatica ha spesso dipinto Roggero come un cittadino comune, pacifico ed esasperato, travolto da una paura improvvisa. L’analisi del suo passato smentisce in parte questa semplificazione. La condanna patteggiata nel 2005 per aver minacciato con una pistola l’ex fidanzato di sua figlia dimostra una pregressa familiarità con l’uso improprio delle armi al di fuori dei confini legali. Il porto d’armi gli era stato revocato proprio per questo. Portare la pistola fuori dal negozio per l’inseguimento ha configurato quindi non solo un omicidio, ma anche il porto abusivo d’armi in luogo pubblico. La tesi dell’azione dettata esclusivamente da un panico temporaneo e incontrollabile perde di consistenza di fronte alla reiterazione di comportamenti analoghi.

3. La strumentalizzazione politica e la richiesta di grazia

Il comportamento della leadership politica che ha sponsorizzato la riforma del 2019 svela un evidente opportunismo comunicativo:

  • Il cortocircuito: Chiedere la grazia presidenziale definendo “ingiusta” una condanna arrivata in applicazione di norme che si è contribuito a scrivere è una palese contraddizione logica. Se la condanna è ingiusta, significa che la legge attuale non tutela i cittadini come promesso; se la legge invece è corretta, la condanna è ineccepibile.
  • La giustizia “ad personam” mediatica: La richiesta di un provvedimento di clemenza per Roggero risponde alla necessità di preservare un simbolo elettorale. Ammettere che Roggero ha commesso un grave reato significherebbe per la destra ammettere che la retorica del “difendersi è sempre legittimo” era, appunto, solo uno slogan irrealizzabile.

In sintesi: La vicenda di Mario Roggero dimostra che la realtà giudiziaria non si piega ai post sui social network. La legge, persino quando viene riformata per assecondare umori securitari, deve comunque rispondere al principio supremo della tutela della vita umana, impedendo che la giustizia privata sostituisca il monopolio statale della forza.

Questo articolo l’ho scritto documentandomi a fondo, dato che navigando sui social ho visto i soliti tromboni da tastiera sparare “Stronzate” a vagonate accusando a vanvera a destra e a manca.

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